Apertura di Credito
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APERTURA DI CREDITO
Art. 1842 del codice civile definisce l'apertura di credito come quel contratto
con il quale la banca si obbliga tenere a disposizione della controparte una somma
di denaro per un dato periodo di tempo oppure a tempo indeterminato. Il fido è l'atto
preliminare per l'apertura di un credito. le aperture di credito rappresentano la
forma di finanziamento più utilizzata dalle imprese italiane. a seconda delle modalità
di utilizzo di dividono in apertura di cassa e in apertura per firma. la prima tipologia
si riferisce a quelle aperture in cui la banca mette a disposizione del cliente
una data somma di denaro da poter utilizzare in più prelevamenti. Invece con le
aperture per firma la banca si obbliga ad apporre la propia firma per accettazione
di tratte, avalli efideiussioni
a favore del cliente. |
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