Pegno
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PEGNO
Diritto reale di garanzia che si costituisce consegnando una cosa mobile al creditore,
che, in caso di inadempimento, può soddisfarsi con prelazione su altri creditori
facendola vendere. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di
mobili, i creditori e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Art. 2784 c.c. |
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